Decreto sviluppo: novità sulla mediazione
Abbiamo già visto come il Dl Sviluppo (Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83) sia intervenuto su alcune misure in tema di giustizia, in particolare sulla possibilità di proporre appello, nonche’ in tema di equa riparazione per l’eccessiva durata dei processi .
L’ultimo ambito su cui il provvedimento di crescita interviene riguarda la sfera di applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 28/2010 che prevede particolari conseguenze per la parte che non accetti la proposta del mediatore.
Chi rifiuta l’accordo, infatti, non avrà diritto nè al processo breve, nè all’indennizzo per il processo lungo.
L’articolo 13, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (provvedimento sulla conciliazione), afferma che quando il provvedimento che definisce il giudizio (celebrato a seguito del fallimento della mediazione) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
In altre parole, chi vince paga le spese, se la sentenza che gli dà ragione è esattamente corrispondente alla proposta di mediazione rifiutata dall’interessato.
Ma vi è di più!
Chi vince non solo deve pagare le spese del processo (per sé e per chi ha perso la causa), ma deve anche pagare una sanzione pari al contributo unificato. E come se non bastasse perde anche il diritto all’indennizzo se il processo è durato oltre il termine ragionevole (sei anni per tutti e tre i gradi di giudizio).
L’indennizzo, invece, spetta nel caso in cui il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta (articolo 13, comma 2, del dlgs 28/2010): in questo caso il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e altre spese affrontate durante la mediazione.
L’obiettivo dichiarato del provvedimento è dunque quello di incentivare il più possibile la mediazione.
A questo proposito, l’articolo 8 del dlgs 28/2010 punisce chi non partecipa alla mediazione: in primo luogo prevedendo che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (una sorta di ammissione di colpa); ma soprattutto affermando che il giudice debba condannare la parte costituita che, nei casi di mediazione obbligatoria, non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Potrebbe verificarsi anche il caso di chi non partecipa alla mediazione e rifiuta la proposta di mediazione (che comunque l’altra parte ha chiesto che venisse formulata, sempre se previsto dal regolamento dell’organismo di mediazione). Se così fosse, si rischia di pagare tre volte il contributo unificato.