Il reale significato dell’ordinanza del Consiglio di Stato sulla mediazione
Nonostante qualche associazione poco informata, e persino l’OUA, che dovrebbe rappresentare gli avvocati e quindi essere ancora più prudente, stia diffondendo notizie assolutamente false e tendenziose, l’ordinanza del Consiglio di Stato, pubblicata il 12 febbraio, non ha affatto «sospeso la mediazione obbligatoria» (sic …).
Un po’ di confusione… Al di là del fatto che, anche ove il CdS avesse sospeso qualcosa, e non lo ha fatto, detta sospensione avrebbe riguardato solo ed esclusivamente il d.m. n. 180/2010, peraltro malamente impugnato, dato che nel ricorso, stranamente, non si fa mai menzione del d.m. 145. Ma di questo si occuperà il TAR Lazio.
Peraltro, vorremmo sapere da quando in qua il Consiglio di Stato avrebbe il potere di sospendere una legge dello Stato (la n. 98/2013, che ha convertito il dl 69/2013), che ha reintrodotto la mediazione obbligatoria, e che non era nemmeno oggetto di esame da parte del CdS. Ci sembra di ricordare che detto potere, eventualmente, spetti alla Corte Costituzionale.
Il CdS ha accolto l’appello solo «in tali limiti».
L’ordinanza in oggetto ha così statuito: «considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo».
Ora, sarebbe il caso, prima di emettere comunicati deliranti, di ricordare che il ricorso ha chiesto la sospensione del d.m. 180, senza voler tornare sulla mancata impugnazione del 145 (questione gravissima, tale da inficiare l’intero ricorso, su cui si esprimerà il TAR), e che il CDS ha accolto l’appello (sull’istanza cautelare respinta dal TAR) solo «in tali limiti», cioè sulla considerazione che le questioni appaiono meritevoli di un vaglio nel merito e solo ai sensi dell’art. 55, comma 10. Peraltro, questa è stata la posizione chiaramente espressa dal Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato, udienza al quale il sottoscritto era presente, in qualità di legale di ADR Center, parte resistente fin dal giudizio iniziale, pendente presso il TAR.
Di conseguenza, non vi è stata alcuna sospensione del d.m. n. 180/2010, alcuna sospensione del d.m. n. 145/2011 (peraltro mai impugnato). Ma soprattutto, non vi è stata (e non avrebbe potuto esservi), alcuna sospensione del d.lgs. n. 28/10, men che mai nella versione riformata. La mediazione ‘obbligatoria’, invece, è in vigore ed è più viva che mai.
Sarebbe anche il caso che il Consiglio dell’Ordine di Roma, forse, intervenisse nei confronti di un suo consigliere, che nella sua qualità di rappresentante di un’associazione privata, ha inviato a moltissimi colleghi un’email in cui affermava «Da oggi non si deve presentare l’istanza di mediazione per alcun tipo di giudizio. Il Consiglio di Stato sospende la mediazione ‘obbligatoria’», con il risultato di creare grave incertezza tra chi ha ricevuto questa assurda comunicazione.
Resta poi da chiedersi perché qualcuno continui a combattere in modo cieco la mediazione, che è un istituto di grande civiltà e che ormai la grande maggioranza degli Avvocati ha pienamente accettato e di cui sfrutta i vantaggi in modo intelligente.