Nuovo Decreto Ministeriale 150 del 01 Novembre 2023 attuativo della riforma Cartabia: ecco le principali novità.
Mediazione: nuovi obblighi, nuove regole, nuovi presupposti e nuove indennità per Organismi, mediatori ed enti di formazione.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso martedì 31 ottobre, il tanto atteso D.M. n. 150 del 24.10.2023 che abroga il precedente D.M. 180/2010 e che entrerà in vigore il prossimo 15 novembre 2023, così completando il quadro dei decreti attuativi della Riforma Cartabia in mediazione.
I primi due decreti erano stati pubblicati il 7.8.2023 e avevano ad oggetto gli incentivi fiscali e il patrocinio a spese dello stato.
Il D. Lgs. 149/2022 introduceva infatti all’art. 16 alcuni specifici principi cui l’intera Riforma Cartabia indicava dovesse ispirarsi il rinnovamento del testo normativo sulla mediazione: onorabilità, trasparenza, efficienza, indipendenza, onorabilità, serietà e qualificazione professionale.
Decorsi 13 anni dall’introduzione in Italia dell’istituto della mediazione, era infatti sorta, da un lato, la necessità di fare tesoro e di normare legislativamente molte prassi stratificatisi nella pratica applicativa e, dall’altro lato, di porre delle regole aggiornate all’esercizio dell’attività di mediazione e ai mediatori, per aumentarne la professionalizzazione, incrementare la trasparenza e l’efficienza dello svolgimento del servizio e richiedere il mantenimento di elevati livelli di competenza dei mediatori tramite un’attenta formazione sia iniziale che continua.
Tali principi vengono dettagliati dal novello D.M. 150/2023 in una normativa particolarmente complessa che si snoda in ben 49 articoli (al posto dei 21 precedenti del decreto oggi abrogato) e ivi si illustrano i requisiti (art. 4 onorabilità, art. 5 serietà, art. 6 efficienza, art. 17 trasparenza) richiesti agli Organismi e ai mediatori per l’iscrizione nel registro ministeriale, oltre che i presupposti formativi per l’iscrizione dei mediatori, sia in relazione alla formazione iniziale (art. 23) che all’aggiornamento e alla formazione continua (art. 24 e 25).
Si istituisce inoltre la Sezione Speciale ADR del Registro ministeriale per gli organismi ADR, ossia abilitati a gestire le mediazioni nelle controversie nazionali e transfrontaliere di cui al Codice del Consumo secondo gli artt. 140 ter e segg. D. Lgs. n. 28 del 10 marzo 2023.
Tra le numerose novità, va notato come aumentino le ore di formazione per i nuovi mediatori (diventano 80 ore oltre alla partecipazione al tirocinio in affiancamento a un mediatore, viene rimodulata la distribuzione delle ore tra moduli teorici e pratici e introdotta una valutazione finale) e si dettagliano i criteri per la formazione continua dei mediatori già iscritti, che dovranno partecipare a corsi che prevedano anche attività laboratoriali in presenza (rimangono le attuali 18 ore nel biennio, salvo che siano mediatori “esperti” in materia transfrontaliera, internazionale o nei rapporti consumeristici, per cui debbono svolgere ulteriori 10 ore di formazione con moduli in presenza e valutazione finale), con eliminazione dei tirocini.
Il Decreto rinnova la materia dei costi della mediazione e viene introdotta una aggiornata tabella ministeriale delle spese secondo un diverso criterio di determinazione basato sulla distinzione e sull’applicazione delle tre seguenti voci (art. 28): spese di avvio, indennità di primo incontro e indennità di mediazione (art. 30).
Novità assoluta appare infatti l’introduzione dell’indennità del primo incontro di mediazione.
Insieme alle spese di avvio della procedura, dunque, ciascuna parte istante e/o aderente dovrà versare all’Organismo l’indennità di primo incontro, prevista in tre diversi importi secondo scaglioni di valore (art. 28 comma 4), modulati sia tra minimo e massimo sia a seconda che trattasi di mediazione volontaria, delegata o condizione di procedibilità. Ciò per i procedimenti incardinati dal 15.11.2023.
Per lo svolgimento del primo incontro l’Organismo dovrà mettere a disposizione delle parti e del mediatore una durata temporale non inferiore alle due ore, con possibilità di estenderla nell’ambito della medesima giornata, e l’incontro potrà concludersi con un accordo o con un verbale negativo ovvero potrà essere differito in altra successiva data e orario per la prosecuzione.
Gli organismi e gli enti di formazione che risultino iscritti alla data dell’entrata in vigore del D.M. 150/2023 (15 novembre 2023) e abbiano presentato al Ministero istanza di permanenza entro il 30.4.2023, avranno l’obbligo di adeguare i propri requisiti. In particolare, gli Organismi di mediazione, oltre ad adeguare i requisiti di iscrizione, dovranno trasmettere al Ministero il proprio Regolamento modificato entro il 15 agosto 2024.
Parimenti secondo le date stabilite dal regime transitorio, i mediatori dovranno provvedere all’aggiornamento formativo mediante frequenza di corsi teorici-pratici nelle materie specificamente previste dal provvedimento ministeriale.
Ennesima sfida, avvincente ma impegnativa, cui gli avvocati, i mediatori, gli Organismi di mediazione e gli enti di formazione vengono chiamati.