Regolamento
REGOLAMENTODELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE
“I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL”
AVVERTENZE DAL 30.06.2023: ALLA LUCE DELLE NOVITA’ NORMATIVE PREVISTE DALLA RIFORMA CARTABIA RIFERITE AL D.Lgs. 28/2010 , considerate le modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recanti disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, oltrechè delle anticipazioni intervenute con la LEGGE 29.12.2022 n.197, IL REGOLAMENTO SOTTORIPORTATO SI CONSIDERA MODIFICATO, con riserva di ulteriori integrazioni anche alla luce della pubblicazione da parte del MINISTERO dei relativi Decreti attuativi del 1 Agosto 2023 e del recente Decreto Ministeriale 150 del 01 Novembre 2023 che sostituisce il DM180/2010.
Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011
In conformità delle previsioni di cui all’art.84 del DL21 giugno 2013 n.69 convertito in legge il 09/08/2013 n.98 e al decreto interministeriale 04/08/2014 n.139 pubblicato sulla GU n.221 del 23/09/2014 che ha modificato il DI 180/2010.
Disposizioni generali
- Oggetto e principi informatori.
1.1 Il regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Organismo di Mediazione “I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL”, per lo svolgimento dell’attività dimediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordoamichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di unaproposta nei limiti di cui al presente regolamento, per la risoluzione della stessa intutte le controversie in materia di diritti disponibili.
1.2 Il regolamento fissa, altresì, i criteri di scelta dei mediatori che sono iscritti nell’organismo; adotta il codice di condotta; stabilisce la procedura di mediazione adottata dall’organismo stesso, ai sensi dell’art. 16 comma 3 D.Lgs. 28/2010 e art. 7D.M. attuativo; adotta la tabella delle indennità dovute ai sensi del D.M. attuativonr.180 del 18/10/2010, così come integrato dal DM 145 del 2011.
1.3 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 comma 2 lettera c) del D.M. 180/2010,l’Organismo di Mediazione “I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL”può avvalersidelle strutture, del personale, dei mediatori di altri organismi con in quali abbiaraggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
1.4 Il presente Regolamento si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.
1.5 Le parti presentandosi dinanzi al mediatore al primo incontro fissato hanno accettato e compreso implicitamente il presente regolamento e si impegnano a rispettarlo.
- Ambito di applicazione.
2.1 Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall’Organismo e amministrate sul territorio nazionale.
2.2 Possono essere oggetto di mediazione le controversie sorte tra privati; fra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici; e che vengono avviate in forza di una disposizione di legge, o di una clausola contrattuale; a seguito dell’invito di un giudice o in maniera volontaria.
- I mediatori.
3.1 Presso l’organismo è istituito un registro dei mediatori consultabile sul sito www.iconciliatoriprofessionisti.it ovvero presso la segreteria, al quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente regolamento.
3.2 L’iscrizione nel registro dei mediatori è a cura del responsabile dell’organismo il quale verifica in capo al richiedente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento.
3.3 La tenuta e l’aggiornamento del registro sono a carico del responsabile dell’organismo.
Regolamento di procedura
- Il luogo della mediazione – Mediazione telematica.
4.1 Così come previsto dall’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 28/2010, la mediazione si svolge presso i locali dell’organismo “I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL”, presso ulteriori sedi secondarie presenti sul territorio nazionale.
4.2 La sede del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo. In tal caso, le parti devono fare richiesta congiunta al responsabile dell’organismo entro la data fissata per il primo incontro previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 28/2010.
4.3 L’art. 4 del D.Lgs. 28/2010 prevede che la domanda sia presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente. Nel caso di incompetenza territoriale, la stessa deve essere eccepita dalle parti entro il primo incontro di mediazione; se l’organismo dispone della sede indicata come territorialmente competente, il procedimento viene spostato sulla nuova sede e comunicato alle parti, diversamente il mediatore chiude il tentativo di mediazione per mancanza di presupposti oggettivi.
4.4 La corretta determinazione della competenza territoriale è a carico della parte istante. L’organismo non è responsabile di qualunque possibile danno derivante dalla non corretta determinazione della competenza territoriale. Restano ferme per l’organismo il diritto alle spese di avvio ed accessorie così come previste al punto 15 e 16 del presente regolamento.
4.5 La mediazione in videoconferenza, sarà possibile se le parti hanno manifestato preventivamente il consenso. La piattaforma telematica utilizzata in base a quanto predisposto dal D.lgs 28/2010, deve garantire l’assoluto rispetto della privacy e la protezione delle dichiarazioni scambiate e delle informazioni emesse.
4.6 La procedura di mediazione telematica è disponibile dal dominio di secondo livello a piena titolarità dell’Organismo ed in modalità sicura utilizzando il protocollo SSL ovvero https://www.iconciliatoriprofessionisti/mediazione_telematica/. Previa registrazione, all’utente vengono attribuite una username ed una password personali, da utilizzarsi per l’accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste.
4.7 Al fine di rendere più snella ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della stessa, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e della eguale possibilità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.
4.8 L’organismo di mediazione assicura che l’intero procedimento ovvero singole fasi si svolgano attraverso una piattaforma ad accesso riservata specificatamente progettata per i processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico, che trattano le credenziali di accesso alla mediazione e le informazioni fornite secondo modalità tali da salvaguardarne la sicurezza e la riservatezza nonchè tutelarle da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.
4.9 Il verbale e l’accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale o assimilati, e l’invio potrà avvenire a mezzo pec. In caso di sottoscrizione autografa, il verbale potrà essere scambiato a mezzo pec, allo scopo di certificarne la provenienza.
4.10 Altresì va specificato che, in caso di indisponibilità della firma digitale della parte , ai sensi dell’art. 83, comma 20-bis, terzo periodo, del DL 17.03.2020 n.18, convertito, con modificazioni, nella Legge 24.04.2020 n.27, l’avvocato che sottoscrive con firma digitale puo’ dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale e all’accordo di conciliazione, qualora la parte in mediazione disponga di idonei strumenti informatici per la stampa e la scansione del verbale e dell’accordo di conciliazione.
- Accesso alla mediazione.
5.1 La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione presso la Segreteria dell’organismo.
5.2 In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza.
5.3 L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa e il valore della stessa, nonché le generalità dell’avvocato o del professionista che assiste la parte. Quest’ultimo se già incaricato.
5.4 La domanda va redatta utilizzando il modulo di “istanza di mediazione”, debitamente compilato, ovvero inoltrando richiesta scritta in conformità aquanto disposto dal presente regolamento e contenete tutti i dati richiesti dal modulo.
5.5 Il deposito della domanda avviene presso la Segreteria, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima; ovvero a mezzo posta elettronica certificata. Il deposito della domanda può avvenire anche presso le sedi dell’Organismo. È possibile inviare la domanda anche attraverso fax ovvero posta elettronica non certificata, tali mezzi non garantiscono, da parte dell’organismo, la corretta ricezione.
5.6 E’ ammesso l’invio della “domanda di mediazione” in modo telematico tramite il sito ufficiale dell’organismo: www.iconciliatoriprofessionisti.it. In tal caso, l’istante per registrarsi dovrà compilare il modello telematico che è fruito attraverso una procedura indicata, fornendo i dati richiesti in totale sicurezza e prestando il consensoall’informativa relativa al trattamento dei dati.
5.7 All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda, come da art.8, comma 1 del D.Lgs.28/2010.
5.8 La Segreteria, con ogni mezzo idoneo che possa attestare l’avvenuta ricezione, trasmette all’altra parte nel più breve tempo possibile, la domanda, la sede e la data del primo incontro. Tutte le spese sostenute da “I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL” per la notifica degli atti relativi al procedimento sono a carico delle parti e alle stesse saranno, in seguito, debitamente rendicontate. All’atto di deposito della domanda, l’organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. La domanda di mediazione, così come previsto dall’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 28/2010, produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale dal giorno della notifica all’altra parte. È onere della parte o del suo legale depositare l’istanza di mediazione almeno 30 giorni prima della data di prescrizione, inoltre è sempre onere della parte o del suo legale comunicare, alla segreteria dell’Organismo, la data di prescrizione prevista. L’Organismo non sarà ritenuto responsabile per eventuali inadempienze. L’Organismo non può essere ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo.
5.9 La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1-bis dell’articolo 5del D. Lgs. 28/2010, non è soggetto a sospensione feriale. Le parti comunque possono volontariamente proseguire oltre il predetto termine al fine di trovare un accordo.
5.10 Le parti unitamente alla domanda di conciliazione o all’accettazione della stessa, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna e che sarà a disposizione di entrambi durante il primo incontro effettivo. Le parti possono depositare documentazione consultabile solo dal Mediatore.
5.11 Le parti possono, in ogni caso, depositare una domanda congiunta e contestuale per l’attivazione della procedura conciliativa presso la Segreteria.
5.12 Le comunicazioni alle parti vengono fatte all’indirizzo indicato per le comunicazioni nei loro atti.
5.13 Il diritto di acceso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, custoditi in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato, è consentito a tutte la parti che hanno formalmente aderito al procedimento di mediazione ed avverrà formalmente durante il primo incontro. Il diritto di accesso è esercitato direttamente presso le sede territorialmente competente per la gestione del procedimento di mediazione ed ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
5.14 Le parti che intendono richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio, così comedisposto dall’art. 17 comma 5-bis del D.Lgs.28/2010, sono tenute a presentare l’istanza nei seguenti termini: al deposito della domanda di mediazione per le parti istanti eall’accettazione della domanda di mediazione per le parti invitate. Ogni comunicazione tardiva non potrà essere accolta. Per l’ammissione al gratuito patrocinio, oltre l’autocertificazione prevista dall’art. 17 comma 5-bis del D.Lgs. 28/2010, è necessario presentare alla segreteria dell’Organismo, secondo la tempistica sopra indicata, la delibera di ammissione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; in assenza di tale delibera la parte non sarà ammessa. L’ammissione al gratuito patrocinio non è prevista per le mediazioni volontarie.
- Il mediatore.
6.1 Affidamento dell’incarico. Criteri.
Il mediatore è nominato dal responsabile dell’organismo tra quelli comunicati al Ministero e formalmente iscritti con provvedimento del Responsabile del registro degli organismo di mediazione nonché inseriti nella lista consultabile sul sito www.iconciliatoriprofessionisti.it.
La designazione avviene dopo il deposito della domanda di mediazione e comunque prima del primo incontro, secondo criteri di specifica competenza professionale, desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta; disponibilità ed esperienza in mediazione, tenendo conto dell’oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l’imparzialità, la neutralità, l’indipendenza el’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.Sarà tenuto in considerazione anche il profilo di rendimento di ciascun mediatore. Tale profilo di rendimento sarà la risultante dell’ esperienza acquisita dal mediatore nella risoluzione delle controversie e dal successivo giudizio riportato delle parti per mezzo della scheda di valutazione del servizio cosi come previsto dall’art. 7 comma 5 lett.b) D.M 180/2010 e s.m.i. , e dalla formazione continua e specializzata sulle materie oggetto del procedimento di mediazione. Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza.
Nel caso previsto dall’art. 14 comma 3 d. lgs. n. 28/2010 e dunque in caso di istanza di parte per la sostituzione del mediatore, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo, l’assegnazione del nuovo mediatore viene effettuata dal mediatore con il maggior numero di mediazioni effettuate presso l’ODM.
6.2 Poteri del mediatore. Astensione e ricusazione.
Il mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.
Il mediatore ha l’obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal codice di condotta allegato al presente regolamento e in tutti i casi di incompatibilità per come indicati nel presente regolamento.
Le parti, hanno facoltà di chiedere la sostituzione del mediatore motivandone la ricusazione, durante il primo incontro. È prevista la possibilità per le parti di comune indicazione del mediatore ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo. È facoltà delle parti chiedere, congiuntamente, al responsabile dell’organismo ai sensi dell’Art. 8, 1° comma, D.Lgs28/10, la sostituzione del mediatore designato con altro, di proprio gradimento, ai sensi dell’Art. 7, 5° comma, lett. C, D.M. 180/10 e s.m.i.
6.3 Accettazione dell’incarico.
Al momento dell’accettazione dell’incarico il mediatore, per ciascun affare per il quale è designato, deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità per lo svolgimento dell’incarico. Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.
Le partidurante il primo incontro possono richiedere al responsabile dell’organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato.La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgerela sua funzione, deve avvenire a cura del responsabile dell’organismo nel tempo piùbreve possibile.
6.4 Incompatibilità.
Sono cause di incompatibilità con l’attività di mediatore per ogni singolo affare:
- a) avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura;
- b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado.
- c) essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime.
- d) essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento.
6.5 Incarichi per gli affari relativi alle parti ammesse al beneficio del gratuito Patrocinio.
Il mediatore che presenta domanda di iscrizione negli elenchi dell’organismo, accetta di svolgere la procedura di mediazione per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del T.U. Delle disposizioni legislativee regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, senza compenso alcuno. Il responsabile dell’organismo, avrà cura di assegnare tali incarichi tra i mediatori iscritti, rispettando la distribuzione numerica degli stessi per ogni mediatore.
6.6 Il mediatore ausiliario e gli accordi di collaborazione.
In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il responsabile dell’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
Il responsabile dell’organismo potrà avvalersi anche delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali l’organismo abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare irisultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.
6.7 Il consulente tecnico del mediatore: gli esperti.
Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che non possono essere affrontate tramite uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può avvalersi anche di esperti iscritti all’albo dei CTU del Tribunale ovvero di un professionista abilitato.
La nomina è subordinata all’adesione delle parti ed all’impegno dalle stesse sottoscritto a sostenere gli oneri nella misura dalle stesse concordata e, comunque, in via solidale.
Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.
All’esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento relativamente ai casi di incompatibilità, imparzialità del mediatore e di osservanza delle regole di riservatezza.
I compensi spettanti agli esperti sono liquidati a conclusione del procedimento di mediazione e devono essere versati dalle parti negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le indennità dei mediatori.
6.8 Standard Qualitativo.
Per assicurare sempre un maggior rendimento ed efficienza nella gestione degli affari di mediazione, tutti i mediatori sono sottoposti a verifiche trimestrali per monitorare lo standard qualitativo messo in atto e il rispetto del codice di condotta; inoltre sono tenuti a partecipare a momenti di discussione, confronto e condivisione delle modalità di conduzione delle controversie, dei punti di criticità riscontrare e delle relative soluzioni trovate, sempre nel rispetto dellariservatezza a cui sono obbligati.
6.9 Tirocinio assistito.
Ai mediatori iscritti presso “I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL” e presso altri Organismi, interessati allo svolgimento del tirocinio assistito è riconosciuta la facoltà di rivolgersi alla Segreteria dell’Organismo al fine di verificare le date dei procedimenti di mediazione e di presentarsi per richiedere ufficialmente, tramite apposito modello predisposto, di prendere parte come tirocinante al procedimento. Qualora il responsabile dell’organismo acconsenta alla partecipazione, dopo aver verificato che vi siano i presupposti, il mediatore tirocinante viene ammesso a partecipare al caso di mediazione. Al tirocinante é fatto obbligo di mantenere assoluta riservatezza circa lo svolgimento della procedura secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs.28/2010. Al tirocinante non é consentito alcun tipo di intervento durante lo svolgimento delle sedute ed in ogni caso la sua attività dovrà essere tale da non arrecare pregiudizio all’attività del mediatore o dei mediatori designati. Sarà compito del responsabile dell’organismo stabilire, di caso in caso, il numero massimo di tirocinanti ammessi allo svolgimento di ogni singola procedura di mediazione.
- Svolgimento primo incontro. Procedura di mediazione. Presenza delle parti, rappresentanza ed assistenza. Poteri del mediatore. Esito procedura ed effetti.
7.1. Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione. Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano manifestato la volontà di proseguire, il mediatore redige relativo verbale. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata anche se il primo incontro dinnanzi al mediatore si conclude senza l’accordo. Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall’art.1, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 28/2010).
7.2 II mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene piu’ opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessita di trovare una rapida soluzione della lite. II mediatore non ha ii potere di imporre alle parti alcuna soluzione. II mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Nei casi di cui all’art. 5, comma I-bis del decreto legislativo 28/2010, ii mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito de! verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art 11, comma 4 de! d.lgs. n. 28/2010. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura. II mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati. II mediatore si riserva ii diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
- se vi e opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
- nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o piu parti;
- in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti
Sentite le parti, l’organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.
7.3 Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Le stesse possono farsi assistere da uno o piu’ persone di propria fiducia. E’ consentita la partecipazione per ii tramite di rappresentanti muniti di idonea procura. Presenza dell’avvocato: nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma I-bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato.
7.4 Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l’autografia delle firme. ll mediatore da inoltre atto dell’eventuale impossibilita di una parte a sottoscriverlo. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonchè per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale e omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente de! Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e de! rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Al termine della procedura di mediazione viene rilasciata, a ciascuna parte, copia de! verbale datato e firmato. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione de! servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile de! registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Qualora con l’accordo conciliativo le parti concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti previsti dall’articolo 2643 ss C.C., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale di mediazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
7.5 Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale da atto della mancata conclusione dell’accordo. Ove sia stato richiesto dalle parti e lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo il mediatore, nel redigere ii processo verbale, da, inoltre, atto della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. II verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita di sottoscrivere.
- Riservatezza ed informativa.
8.1 Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
8.2 Le parti sono informate che I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL è un organismo di mediazione, iscritto al registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n° 436 e, per quanto di ragione, espressamente acconsente: a) che i dati personali forniti con questo modulo e durante lo svolgimento della procedura di mediazione vengano trattati da I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati personali, tramite: Elaborazione elettronica, consultazione e ogni altra opportuna operazione utile alla puntuale gestione della procedura di mediazione, eventualmente anche per mezzo di trasmissione e comunicazione dei dati a terzi incaricati di svolgere o fornire specifiche attività funzionali allo svolgimento della procedura quali, per esempio, coordinatori, mediatori e co-mediatori, di personale amministrativo di I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL, consulenti tecnici nominati per la procedura, ecc.; i soli dati non sensibili potranno essere altresì comunicati, sempre ed esclusivamente per scopi funzionali alla puntuale gestione della procedura di mediazione, ad aziende che si occupano di trasporti e spedizioni, di servizi informatici, di servizi di imbustamento e corrispondenza, di servizi di archiviazione e trattamento di dati; tutti i dati personali raccolti potranno inoltre essere comunicati alle parti coinvolte nella procedura di mediazione gestita da I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL. In ogni caso verranno effettuate tutte le comunicazioni di dati relativi alle parti e alla procedura di mediazione che siano obbligatorie in forza di legge; b) che i dati possano essere conservati presso le sedi della I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL comprese sedi secondarie, filiali, succursali e punti periferici di I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL, e presso altre eventuali sedi scelte dalle parti per lo svolgimento degli incontri di mediazione; c) che il rifiuto di acconsentire al trattamento di tali dati comporta l’impossibilità di svolgere le attività richieste per lo svolgimento della procedura di mediazione. In relazione al trattamento dei predetti dati l’istante, in base all’art. 7 del D. Lgs. 196/03, ha il diritto di ottenere dalla I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL.: La conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi, della loro origine e della logica su cui si basa il trattamento; La cancellazione, la trasformazione in forma anonima il blocco dei dati trattati in violazione di legge; L’aggiornamento, la rettifica, ovvero l’integrazione dei dati. L’istante ha inoltre il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Eventuali richieste ai sensi dell’art. 7 e segg. del D.Lgs. 196/03 dovranno essere inoltrate presso la sede legale della I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL; responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante della I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL.
- Inutilizzabilità e segreto professionale.
9.1 Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della partedichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
9.2 Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.
- Casi specifici di negoziazioni previsti dalla legge.
Il presente regolamento non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
- Responsabilità delle parti.
E’ di competenza esclusiva delle parti:
- a) Determinare il valore della controversia;
- b) Indicare i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- c) Individuare i soggetti che devono partecipare alla Mediazione, e che sono da ritenersi quindi titolari dei diritti disponibili oggetto della controversia;
- d) Esplicitare l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
- e) Individuare la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
- f) Elaborare le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura;
- g) Rispondere di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate all’atto del deposito dell’istanza.
- Responsabilità de“I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL” e del Mediatore.
L’Organismo è obbligato ad avere una polizza assicurativa come previsto dalle normative vigenti in materia.
- Criteri di Determinazione delle indennità spettante all’organismo di mediazione.
13.1 L’attività di mediazione ha natura di attività amministrata, sottoposta al controllo e vigilanza della autorità pubblica, la quale è tenuta anche a verificare che la misura dell’indennità e delle spese richieste alle parti siano coerente rispetto alla normativa primaria e secondaria che regola il settore, anche al fine di garantire il giusto e ragionevole equilibrio che si deve assicurare nello svolgimento dell’attività nel libero mercato.
13.2 Salvo diverso accordo con le parti, i costi della Mediazione da corrispondere a “I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL”, che includono le spese amministrative e l’onorario del mediatore, sono quelli in vigore al momento dell’avvio della Mediazione ( ai sensi dell’art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139).
1.L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2.Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte , per lo svolgimento del primo incontro , un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per
quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. l’importo è’ dovuto anche in caso di mancato accordo.
- Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
- L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
- d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del
presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento .
- Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
- Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
- Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
- Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
- Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
- Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parteche ha aderito al procedimento.
- Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
- Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo
5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
- Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili. Si ribadisce che le spese vive non possono essere forfettizzate .
- Indennità per mediazioni obbligatorie (materie previste dall’ art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010) o disposte dal giudice.
Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 + Iva per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
SPESE DI MEDIAZIONE:
Mediazioni obbligatorie (materie previste dall’ art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010) o
disposte dal giudice
Valore della lite Spesa (per ciascuna parte) esclusa Iva
Fino a Euro 1.000 Euro 43
da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 86
da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 160
da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 240
da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 400
da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 666
da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 1.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 1.900
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 2.600
Oltre Euro 5.000.000 Euro 4.600
Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte. Se piu’ soggetti rappresentanti un unico centro di interesse partecipino alla procedura conciliativa assistiti da diversi legali di parte, si considerano come diverse parti;
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti in stima, “I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL”, decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00 comunicandolo alle parti. In ogni caso se, all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
14.1 Modalità di pagamento.
La parte istante deve: € 40,00 + Iva a titolo di spese di avvio della procedura al deposito della domanda per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di € 80,00 + IVA per quelle di valore superiore.
La parte convocata deve: € 40,00 + Iva al momento dell’accettazione della domanda a titolo di spese di avvio della procedura per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di € 80,00 + IVA per quelle di valore superiore.
Entrambe le parti, responsabili in solido, devono versare il totale dell’indennità prevista prima dell’inizio dell’incontro di mediazione e in ogni caso prima del rilascio del verbale di mediazione.
Entrambe le parti in solido devono le indennità previste per la formulazione della proposta al momento della sua richiesta e comunque prima che la stessa venga formulata dal mediatore.
L’Organismo si riserva la possibilità di accordare alle parti modalità di pagamento differenti rispetto a quanto sopra previsto.
14.2 Aumenti e Riduzioni.
Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del DM 180/2010 e s.m.i., l’indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:
- è aumentata del 25% in caso di successo della mediazione;
14.3 Altre spese.
Tutte le spese vive che si rendano necessari per lo svolgimento o il proseguimento della procedura di mediazione (ad es. onorari di esperti, affitto di locali, spese di trasferta, spese di notifica, etc.) saranno debitamente documentate e addebitate alle parti in eguale misura, salvo differenti accordi.
- Indennità per mediazioni volontarie.
Le indennità per le mediazioni volontarie, così come previsto dallo stesso art.16 comma 13 del DM 180/2010, sono determinate in deroga a quanto stabilito dallo stesso Decreto Ministeriale.
Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 + Iva per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
SPESE DI MEDIAZIONE:
Mediazioni volontarie
Valore della lite Spesa (per ciascuna parte) esclusa Iva
Fino a Euro 1.000 Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000 Euro 9.200
Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte. Se piu’ soggetti rappresentanti un unico centro di interesse partecipino alla procedura conciliativa assistiti da diversi legali di parte, si considerano come diverse parti;
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti in stima, “I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL”, decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00 comunicandolo alle parti. In ogni caso se, all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. L’Organismo ha facoltà di variare le proprie Tariffe, restando inteso che tali modifiche si applicano alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione di dette variazioni.
15.1 Modalità di pagamento.
La parte istante deve: € 40,00 + Iva a titolo di spese di avvio della procedura al deposito della domanda per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di € 80,00 + IVA per quelle di valore superiore.
La parte convocata deve: € 40,00 + Iva al momento dell’accettazione della domanda a titolo di spese di avvio della procedura per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di € 80,00 + IVA per quelle di valore superiore.
Entrambe le parti, responsabili in solido, devono versare il totale dell’indennità prevista prima dell’inizio dell’incontro di mediazione e in ogni caso prima del rilascio del verbale di mediazione.
Entrambe le parti in solido devono le indennità previste per la formulazione della proposta al momento della sua richiesta e comunque prima che la stessa venga formulata dal mediatore.
L’Organismo si riserva la possibilità di accordare alle parti modalità di pagamento differenti rispetto a quanto sopra previsto.
15.2 Aumenti e Riduzioni.
Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del DM 180/2010 e s.m.i., l’indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:
- è aumentato del 20% in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare (a discrezione dell’organismo);
- è aumentata del 25% in caso di successo della mediazione;
- è aumentata del 20% in caso di formulazione della proposta.
15.3 Altre spese.
Tutte le spese vive che si rendano necessari per lo svolgimento o il proseguimento della procedura di mediazione (ad es. onorari di esperti, affitto di locali, spese di trasferta, spese di notifica, etc.) saranno debitamente documentate e addebitate alle parti in eguale misura, salvo differenti accordi.
- Conseguenze in caso di ritardato o omesso versamento delle indennità.
16.1 In caso di mancato versamento di almeno la metà delle indennità di mediazione prima dell’inizio del primo incontro, della mediazione vera e propria il procedimento potrà essere sospeso con provvedimento del responsabile dell’Organismo. Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento. In caso di persistente rifiuto al versamento, l’Organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura conciliativa.
16.2 L’Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di proseguire solo nei casi previsti dall’art.5, comma 1) del D.Lgs.28/2010. Le indennità devono comunque essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale accordo.
- Il valore della lite.
17.1 Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
17.2 Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide d’ufficio il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00.
- Disposizioni finali e rinvio.
18.1 In caso di sospensione o cancellazione di “I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL” dal registro degli organismi di mediazione ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 180 del 18/10/2010 e s.m.i.i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo di mediazione scelto concordemente. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da “I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL”.
18.2 La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana.
- Codice europeo di condotta per i mediatori.
I mediatori de “I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL” sono tenuti al rispetto del seguente codice di condotta redatto da un gruppo di esperti con l’assistenza della Commissione europea e presentato a Bruxelles il 2 luglio 2004.
- COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI.
A.1. Competenza.
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.
Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
A.2. Nomina.
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo.
Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
A.3. Onorari.
Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.
A.4. Promozione dei servizi del mediatore.
I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.
- INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ.
B.1. Indipendenza.
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:
– qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
– qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione;
– il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.
In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.
Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
B.2. Imparzialità.
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.
- L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA.
C.1. Procedura.
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso.
Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.
Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.
Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.
C.2. Correttezza del procedimento.
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.
Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:
– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione;
– il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.
C.3. Fine del procedimento.
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.
Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.
- RISERVATEZZA.
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.
Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.
- Modulistica.
- Partecipazione all’incontro informativo.
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO INFORMATIVO
- Adesione al procedimento di mediazione.
SCHEDA DI ADESIONE AL PROCEDIMENTO
- Scheda di valutazione.
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E DELLA SODDISFAZIONE PERCEPITA
NOTE:IL REGOLAMENTO A SEGUITO DELLA EVOLUZIONE NORMATIVA POTRA’ AVERE DELLE MODIFICHE.